STATUTO

STATUTO

COMITATO 11 OTTOBRE D’INIZIATIVA PER GLI ITALIANI NEL MONDO

ATTO COSTITUTIVO

In data 11 ottobre 2018 si è costituito a Roma il Comitato 11 ottobre d’iniziativa per gli italiani nel mondo che si è dato il seguente statuto.

Finalità e scopi

Art. 1 Il Comitato 11 ottobre d’iniziativa per gli italiani nel mondo, in seguito definito come “Comitato”, si prefigge lo scopo di raccordare gli interessi degli italiani residenti in Italia con quelli dei connazionali nel mondo considerati come a) italiani emigrati di ultima generazione; b) Italiani discendenti da emigrati italiani storici da diverse generazioni e c) italici, nel senso di cittadini di altri paesi che si sentono di appartenere culturalmente alla civilizzazione italica.

Le attività promosse dal Comitato hanno un carattere prevalentemente culturale e sono rivolte a prospettare problemi d’interesse generale sensibilizzando a questi l’opinione pubblica, l’amministrazione pubblica e la classe politica.

Per attuare questa finalità il Comitato si pone in atteggiamento di ascolto, di raccolta dati e di analisi dei problemi collegati al tipo di destinatari delle sue iniziative, con particolare attenzione a quelle frange di italiani nel mondo che versano in difficoltà di qualsivoglia genere.

Natura giuridica

Art. 2. Il Comitato è un’organizzazione apartitica e aconfessionale costituita su base volontaria e secondo il diritto italiano. Il suo campo d’interesse e d’azione è rappresentato dall’universo

migratorio italiano e da tutte quelle parti del mondo in cui si trovino italici nell’accezione più ampia del termine. Sua funzione precipua è intraprendere tutte le iniziative che servano a rafforzare i legami con la madrepatria e migliorare le condizioni del Paese.

I componenti

Art. 3. Possono far parte del Comitato tutti coloro che, in veste di singoli, siano impegnati nel campo dello studio e delle attività connesse alle finalità del medesimo.

L’adesione è strettamente individuale e prescinde dall’eventuale organizzazione di appartenenza. In ogni caso ciascun all’atto dell’adesione deve motivare il campo o settore d’interesse per il quale si è illustrato o in cui agisce.

Si aderisce al Comitato su richiesta o su invito. L’invito sarà rivolto prevalentemente a personalità che abbiamo illustrato con la loro attività il campo.

La partecipazione alla vita e alle attività del Comitato è a titolo gratuito.

Tutti gli aderenti costituiscono, nel loro insieme e all’occorrenza a maggioranza semplice, l’assemblea dei soci che può essere convocata dal coordinatore o su richiesta di un terzo di essi.

Gli organi del Comitato

Il Coordinatore

Art. 4 Le funzioni di presidenza previste dal diritto per entità di questo tipo, in particolare la rappresentanza legale e la responsabilità contabile, sono assolte dal Coordinatore che le esercita assistito da un Consiglio di coordinamento, ciascuno dei quali risponde solo degli atti adottati personalmente nell’esercizio della sua funzione.

Il Consiglio di coordinamento

ART. 5. Il Consiglio dura in carico tre anni ed è composto da un minimo di tre persone a un massimo di nove e si riunisce nei modi che ritiene più opportuni non esclusi quelli consentiti dalle nuove tecnologie.

Il Consiglio è eletto sulla base di intese e accordi raggiunti anche in via informatica.

All’interno del Consiglio possono essere specificati incarichi operativi sia in generale sia volta per volta. Ad altri componenti del Comitato possono essere attribuiti funzioni e poteri d’iniziativa anche se non fanno parte del Consiglio, in particolare se risiedono all’estero, nel qual caso possono essere attribuiti compiti di rappresentanza.

Il Consiglio contribuisce a formare l’indirizzo del Comitato e organizza le attività. Esso decide anche sull’ammissibilità dei nuovi soci, sentito il Garante, di cui all’articolo seguente.

Il Garante

Art. 6. Le funzioni tradizionalmente riservate nelle società al collegio dei probiviri sono attribuite al Garante, una personalità di particolare prestigio, interna o esterna all’organizzazione, che ha il compito di sorvegliare che le attività del Comitato siano coerenti con i suoi valori, con i principi della democrazia interna e del rispetto del presente atto costitutivo.

Qualora il Garante ravvisasse un comportamento deviante rispetto alla tavola dei valori del Comitato, dopo un primo richiamo, può annullare eventuali attività adottate.

Art. 7 Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile italiano.

In sede di prima costituzione il ruolo del coordinatore è ricoperto da Aldo Aledda. fanno parte del Comitato Riccardo Giumelli, Gianni Lattanzio, Daniele Marconcini, Edith Pichler, Giovanni Serrino, Giuseppe Sommario, Franco Dotolo, Marco Appoggi, Antonio Ricci e Delfina Licata. Il ruolo di Garante è rivestito da Fabio Porta.

comitato11ottobre

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